| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
D.Lvo 10/08/2007 n. 163Art. 15 - Disposizioni transitorie e finali 1. Per la realizzazione del sistema ferroviario transeuropeo nazionale, l'Agenzia autorizza la messa in servizio dei sottosistemi strutturali progettati, costruiti ed installati in conformità ai pertinenti requisiti essenziali. I gestori dell'infrastruttura aprono al pubblico esercizio le linee ferroviarie e gli impianti nuovi o sostanzialmente modificati, o con i sottosistemi di natura strutturale nuovi o sostanzialmente modificati, dopo aver acquisito le certificazioni, e le autorizzazioni nonchè tutti permessi necessari ai sensi delle vigenti normative. 2. In mancanza o in attesa dell'adozione delle STI, compresi i casi in cui è stata notificata una deroga ai sensi dell'articolo 4, il Ministero dei trasporti e il Ministero delle infrastrutture trasmettono, per le parti di relativa competenza, agli altri Stati membri e alla Commissione, per ogni sottosistema, un elenco delle norme tecniche in uso per l'applicazione dei requisiti essenziali. 3. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformità alle specifiche tecniche e di idoneità all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformità alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 24 maggio 2001 n. 299, e il decreto legislativo 30 settembre 2004 n. 268. Restano validi i provvedimenti adottati ai sensi dei citati decreti legislativi. Art. 16 . Norma di salvaguardia 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri nè minori entrate a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 agosto 2007 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro per le politiche europee: Bonino Ministro dei trasporti: Bianchi Ministro degli affari esteri: D'Alema Ministro della giustizia: Mastella Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione: Nicolais Ministro delle infrastrutture: Di Pietro Ministro per lo sviluppo economico: Bersani Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Damiano Visto, il Guardasigilli: Mastella Allegato Ia (previsto dall'articolo 1) SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA' 1. Le infrastrutture. Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità sono le infrastrutture delle linee della rete europea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, o nei successivi aggiornamenti conseguenti alle revisioni di cui all'articolo 21 di detta decisione. Le linee ad alta velocità comprendono: le linee appositamente costruite per l'alta velocità, attrezzate per velocità generalmente pari o superiori a 250 km/h, le linee appositamente adattate per l'alta velocità, attrezzate per velocità dell'ordine di 200 km/h, le linee appositamente adattate per l'alta velocità, aventi carattere specifico a causa di vincoli topografici o relativi al rilievo o all'ambiente urbano, la cui velocità deve essere adeguata caso per caso. Le infrastrutture di cui sopra comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione e gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su queste linee, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico. 2. Il materiale rotabile. Il materiale rotabile di cui alla presente direttiva comprende i treni progettati per circolare: ad una velocità di almeno 250 km/h sulle linee appositamente costruite per l'alta velocità, pur permettendo, in determinate circostanze, di raggiungere velocità superiori a 300 km/h, o ad una velocità dell'ordine di 200 km/h sulle linee della sezione 1, se compatibile con il livello delle prestazioni di dette linee. 3. Coerenza del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità. La qualità del trasporto ferroviario europeo dipende, tra gli altri fattori, dal raggiungimento di una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (comprendente le parti fisse di prestazioni, sicurezza, qualità del servizio e relativi costi. Allegato Ib (previsto dall'articolo 1) SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE 1. Infrastrutture. Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sono le infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti o riprese in qualsiasi aggiornamento di detta decisione risultante dalla revisione prevista al suo articolo 21. La rete suindicata può essere suddivisa secondo le categorie seguenti: linee previste per il traffico "passeggeri", linee previste per il traffico misto (passeggeri, merci), linee specialmente concepite o adattate per il traffico "merci", nodi "passeggeri", nodi merci, compresi i terminali intermodali, linee di collegamento degli elementi sopra elencati. Queste infrastrutture comprendono i sistemi di gestione del traffico, di posizionamento e di navigazione, gli impianti tecnici di elaborazione dati e di telecomunicazione previsti per il trasporto di passeggeri su lunga distanza e il trasporto di merci su tale rete, al fine di garantire un esercizio sicuro e armonioso della rete e una gestione efficace del traffico. 2 . Materiale rotabile. Il materiale rotabile comprende tutti i materiali atti a circolare su tutta o parte della rete ferroviaria transeuropea convenzionale, compresi: treni automotori termici o elettrici, macchine di trazione termiche o elettriche, vetture passeggeri, carri merci, compreso il materiale rotabile progettato per il trasporto di autocarri. Il materiale di costruzione e di manutenzione delle infrastrutture ferroviarie mobili è incluso ma non costituisce la prima priorità. Ciascuna di tali categorie è suddivisa in: materiale rotabile ad uso internazionale, materiale rotabile ad uso nazionale. 3 .Coerenza del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. La qualità del trasporto ferroviario europeo dipende, tra gli altri fattori, dal raggiungimento di una forte coerenza tra le caratteristiche dell'infrastruttura (comprendente le parti fisse di tutti i sottosistemi interessati) e quelle del materiale rotabile (comprese le parti caricate a bordo di tutti i sottosistemi interessati). Da questa coerenza dipendono i livelli di prestazioni, sicurezza, qualità del servizio e relativi costi. 4. Estensione dell'ambito di applicazione. 1. Sottocategorie di linee e di materiale rotabile. Ai fini dell'efficacia rispetto al costo dell'interoperabilità possono essere elaborate, se del caso, nuove sottocategorie per tutte le categorie di linee e materiale rotabile indicate nell'allegato IIIb. Se necessario, le specifiche funzionali e tecniche possono variare a seconda della sottocategoria. 2. Salvaguardie relative ai costi. Ai fini dell'analisi costi-benefici delle misure proposte si tiene conto, tra l'altro, di quanto segue: costo della misura proposta, riduzione degli oneri e dei costi di capitale in virtù di economie di scala e di un migliore impiego del materiale rotabile, riduzione dei costi d'investimento e di manutenzione/ esercizio in virtù di una maggiore concorrenza tra fabbricanti e imprese di manutenzione, benefici per l'ambiente, grazie a miglioramenti tecnici del sistema ferroviario, maggiore sicurezza dell'esercizio. Inoltre, tale valutazione indica l'impatto previsto per tutti gli operatori e gli agenti economici interessati. Allegato IIa (previsto dall'articolo 2) SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA' SOTTOSISTEMI 1. Elenco dei sottosistemi. Il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità è suddiviso nei seguenti sottosistemi, corrispondenti a: a) settori di natura strutturale: infrastrutture, energia, controllo-comando e segnalamento, esercizio e gestione del traffico, materiale rotabile: b) settori di natura funzionale: manutenzione, applicazioni telematiche per i passeggeri e le merci. 2. Aspetti da considerare. Per ciascun sottosistema, l'elenco degli aspetti legati all'interoperabilità è individuato nei mandati conferiti all'ERA per l'elaborazione dei progetti di STI. Allegato IIb (previsto dall'articolo 2) SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO CONVENZIONALE SOTTOSISTEMI 1. Elenco dei sottosistemi. Il sistema che costituisce il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale può essere suddiviso in sottosistemi corrispondenti a: a) settori di natura strutturale: infrastrutture; energia; controllo-comando e segnalamento; esercizio e gestione del traffico; materiale rotabile b) settori di natura funzionale: manutenzione; applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci. 2. Descrizione dei sottosistemi. Per ciascun sottosistema o parte di sottosistema, l'elenco degli elementi degli aspetti legati all'interoperabilità è individuato dall'ERA al momento dell'elaborazione del progetto di STI corrispondente. Senza pregiudicare la determinazione di questi aspetti o dei componenti di interoperabilità, nè l'ordine secondo cui i sottosistemi saranno soggetti a STI, i sottosistemi comprendono in particolare quanto segue: 2.1. Infrastruttura. Le strade ferrate, l'insieme dei binari, le opere di ingegneria (ponti, gallerie, ecc.), le relative infrastrutture nelle stazioni (marciapiedi, zone di accesso - tenendo presenti le esigenze delle persone con ridotta capacità motoria, ecc.), le apparecchiature di sicurezza e di protezione. 2.2. Energia. Il sistema di elettrificazione, il materiale aereo e i dispositivi di captazione di corrente. 2.3. Controllo-comando e segnalamento. Tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza, il comando ed il controllo della circolazione dei treni autorizzati a circolare sulla rete. 2.4. Esercizio e gestione del traffico. Le procedure e le associate apparecchiature che permettono di garantire un esercizio coerente dei diversi sottosistemi strutturali, sia durante il funzionamento normale che in caso di funzionamento irregolare, com- prese la guida dei treni, la pianificazione e la gestione del traffico. Tutte le qualifiche professionali necessarie per assicurare servizi transfrontalieri. 2.5. Applicazioni telematiche. In linea con l'allegato I questo sistema comprende due parti: a) le applicazioni per i passeggeri, compresi i sistemi di informazione dei viaggiatori prima e durante il viaggio, i sistemi di prenotazione, i sistemi di pagamento, la gestione dei bagagli, la gestione delle coincidenze tra treni e con altri modi di trasporto; b) le applicazioni per il trasporto merci, compresi i sistemi di informazione (controllo in tempo reale delle merci e dei treni), i sistemi di smistamento e destinazione, i sistemi di prenotazione, pagamento e fatturazione, la gestione delle coincidenze con altri modi di trasporto, la produzione dei documenti elettronici di accompagnamento. 2.6. Materiale rotabile. La struttura, il sistema di comando e controllo dell'insieme delle apparecchiature del treno, le apparecchiature di trazione e di trasformazione dell'energia, di frenatura, di agganciamento, gli organi di rotolamento (carrelli, assi) e la sospensione, le porte, le interfacce persona/macchina (macchinista, personale a bordo, passeggeri - tenendo presenti le esigenze delle persone a ridotta capacità motoria), i dispositivi di sicurezza passivi o attivi, i dispositivi necessari per la salute dei passeggeri e del personale a bordo. 2.7. Manutenzione. Le procedure, le apparecchiature associate, gli impianti logistici di manutenzione, le riserve che consentono di garantire le operazioni di manutenzione correttiva e preventiva a carattere obbligatorio, previste per garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario e le prestazioni necessarie. Allegato IIIa (previsto dall'articolo 2) SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA Requisiti essenziali. |
|
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|